Il Parlamento (Europeo, NdB) ha fatto proprio l’accordo negoziato con il Consiglio in materia di conservazione dei dati delle comunicazioni elettroniche. L’accordo verte, in particolare, sui tipi di dati che possono essere conservati e sul periodo di conservazione degli stessi.

Punti salienti:

  • No alla conservazione del contenuto delle comunicazioni;
  • Conservazione di tutti i dati necessari per rintracciare ed identificare la fonte di una comunicazione, per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione, per determinare la data, l?R(TM)ora e la durata di una comunicazione, per determinare il tipo di comunicazione, per determinare le attrezzature di comunicazione degli utenti, per determinare l?R(TM)ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile. Ciò si applica alle comunicazioni effettuate con telefoni fissi e mobili ma anche a quelle via Internet (accesso, posta elettronica e telefonate), compresi i tentativi di comunicazione non riusciti;
  • Durata della retention: minimo 6, massimo 24 mesi; con possibilità per le leggi nazionali di prorogare la conservazione in circostanze motivate (in parole povere: retention illimitata…);
  • Lasciata alle leggi nazionali la definizione dei reati per perseguire i quali sono utilizzabili i dati raccolti;
  • Nessun rimborso ai provider per le spese di raccolta e conservazione;
  • Nessuna garanzia, se non puramente formale, per la riservatezza dei cittadini.

Il commento della Foundation for a Free Information Infrastructure

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